Ordini elettronici
In ottemperanza al DM 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019 sono previste specifiche decorrenze. in particolare:
Per i beni:
- dal 1° febbraio 2020: l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma2);
- dal 1° gennaio 2021: non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4);
Per i servizi:
- dal 1° gennaio 2021: l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma 2);
- dal 1° gennaio 2022: non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4).